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2021_07_09_Pettinari_riforma_Maxipost

Strutture socio assistenziali in Abruzzo, una terra di nessuno e a rimetterci sono minori, anziani e disabili

Domenico Pettinari (M5S): “Ho presentato una legge di riforma per eliminare il caos normativo generato da decenni di inefficienza politica”

Minori, anziani e disabili, sono queste le categorie fragili d’Abruzzo che beneficeranno della Proposta di legge del Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari presentata questa mattina in conferenza stampa. Una norma che va ad agire sui servizi e sulle strutture socio assistenziali della regione, ridefinendo i parametri delle autorizzazioni e degli accreditamenti per garantire qualità, efficienza, principio di terzietà ed eliminare i potenziali sistemi corruttivi. Una vera e propria riforma del sistema che secondo il Vicepresidente “non è più procrastinabile a causa del pressapochismo di chi si è alternato alla guida di Regione Abruzzo, dal 2001 fino ad oggi, lasciando nel caos un sistema che dovrebbe favorire e sostenere proprio le fasce più bisognose di aiuto ed eccellere per trasparenza ed efficienza”.

“In Abruzzo – spiega nel dettaglio Domenico Pettinari – non c’è una norma regionale che definisca in maniera inequivocabile le caratteristiche oggettive ed i parametri necessari entro cui devono essere classificate le strutture ed i servizi socio assistenziali che sono autorizzati dai Comuni ed accreditati dalla Regione. Le poche regole si rifanno al Decreto Ministeriale 308 del 2001 in cui però si trovano esclusivamente linee guida, poiché il DM demandava proprio alle Regioni la definizione di una legge e di un regolamento applicabile sul territorio. La Legge regionale abruzzese, che avrebbe dovuto assolvere questo compito, è la LR 2 del 2005, una norma mai resa operativa per via della mancanza di un regolamento e che ormai risulta anacronistica ed inapplicabile poiché contempla vecchi fondi statali e soggetti che non esistono più, come ad esempio la Provincia. Infatti il sistema prefigurato dalla L.R. 2/2005, non ha trovato piena attuazione anche a causa dell’evolversi delle norme regionali in materia sanitaria e socio sanitaria che si sono succedute dal 2007 ad oggi, ( L.R 32/2007, la L.R.5/2008, la L.R. 12/2013) le quali hanno disciplinato il percorso di autorizzazione e di accreditamento di strutture e di servizi sanitari e socio sanitari con modalità diverse da quelle prefigurate dalla L.R. 2/2005, generando una inevitabile limitazione alla predisposizione dei successivi atti regolamentari e alla definizione dei requisiti, procurando non poche difficoltà operative nei confronti dei soggetti gestori e dei soggetti deputati al rilascio delle autorizzazioni, ossia i Comuni.

Un vero e proprio loop normativo che nei fatti si traduce in caos totale sia per le strutture che devono richiedere le autorizzazioni, ma anche per i Comuni che sono l’Ente preposto al loro rilascio: l’Abruzzo, sull’aspetto dell’offerta socio assistenziale, è una vera e propria terra di nessuno. Ad aggiungere scompiglio al caos è la mancanza di un’anagrafe aggiornata delle strutture: non sappiamo con contezza quante siano quelle presenti sul territorio che hanno autorizzazione e accreditamento e questo rende ancora più difficili i controlli. Inoltre senza l’anagrafe è quasi impossibile prevedere una copertura del territorio adeguata e rendere l’offerta equamente distribuita in tutte le quattro province. Parliamo di strutture che come requisito minimo, almeno secondo la nostra proposta, devono essere situate in un luogo che permetta partecipazione alla vita sociale del territorio; Spazi destinati ad attività collettive; Presenza di figure professionali sociali, educative e sanitarie qualificate in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell’utenza ospitata; presenza di un Coordinatore responsabile della struttura in possesso di adeguato titolo di studio e di specifiche professionalità; Predisposizione, per ciascun ospite, di un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) e, per i minori, di un Progetto Educativo Individuale (PEI), con indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei contenuti e modalità dell’intervento, nonché delle verifiche periodiche. Ma non tutte le strutture che attualmente operano nella nostra regione presentano queste caratteristiche, sarà, quindi, necessario riadeguarle ai nuovi i requisiti e fissare le modalità di verifica e controllo, affinché, anche nella nostra regione, vi siano le norme che regolamentano i servizi e le strutture socio assistenziali che assistono minori, anziani, disabili, donne vittime di violenza e minori stranieri non accompagnati.

Con questa riforma – afferma ancora Pettinari – vogliamo quindi resettare il caos creato in precedenza, uniformare le procedure e i termini di autorizzazione e di accreditamento e andare a definire con una norma attuale e applicabile i criteri per ottenere le autorizzazioni e le modalità per rilasciarle. Il testo agisce anche su tutti i servizi alla persona, che sono svolti e assicurati da cooperative sociali e associazioni di volontariato. Non è più possibile brancolare nel buio normativo e questa esigenza si è rivelata con maggiore intensità a causa dell’emergenza Covid-19 che ha messo la popolazione della nostra regione in uno stato di allerta, ancora in corso, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico, con significative ricadute in ambito sociale, che hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione che già vivevano in condizioni di bisogno, di povertà, di isolamento o malattia. Nella difficoltà di affrontare un fenomeno del tutto sconosciuto come la pandemia, assieme ai Servizi sanitari, sui quali i fari mediatici si sono maggiormente accesi, sono stati i Servizi sociali dei Comuni a sostenere le fasce di popolazione più fragili, non soltanto recependo le indicazioni arrivate dal livello centrale, ma anche ripensando e riorganizzando i propri servizi e mettendo in campo inedite forme di vicinanza alle persone, alle famiglie, in alcuni casi coinvolgendo attivamente la comunità locale. I Comuni, anche a livello di ambito territoriale, in assenza di regolamento regionale, si sono trovati a dover avviare numerosi servizi e iniziative nei propri territori per rispondere alle necessità della popolazione, ma l’assenza di requisiti e criteri certi ha reso tutto più difficile e a volte pericoloso. Si pensi alle case di riposo che ospitano i nostri anziani, falcidiate dalla pandemia. Si pensi ai centri per disabili che hanno dovuto chiudere i battenti, mandando a casa assistiti ed operatori. Anche i centri antiviolenza e le case rifugio per donne maltrattate sono state chiuse, obbligando le donne a rimanere nelle loro case insieme ai loro carnefici. È dunque evidente che le strutture residenziali Assistenziali, le Residenze per Disabili, le Case di riposo e tutte le strutture sociali in ambito territoriale necessitano di un intervento mirato e risolutore. La mia proposta è stata depositata in Consiglio regionale, mi auguro che Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia la mettano nel calendario dei lavori di commissione il prima possibile. L’Abruzzo ha atteso troppo tempo un provvedimento che agisse sul settore, ora c’è ed è necessario che sia approvato in tempi brevi per far uscire l’Abruzzo dal buio” conclude.

STRUTTURA DELLA PROPOSTA DI LEGGE:

- prima parte, Capo I, dedicata alle finalità, alla definizione delle strutture e dei servizi
assoggettate alle disposizioni della legge, alla individuazione delle tipologie di strutture e dei
requisiti comuni a strutture residenziali e semiresidenziali (artt. 1 – 4);
seconda parte, Capo II, recante le disposizioni generali per l’autorizzazione (artt. 5 e 7);
terza parte, Capo III, concernente le disposizioni generali per l’accreditamento (artt. 8- 9 );
quarta parte, Capo IV, contenente le norme relative alle verifiche in ordine alla sussistenza
degli standard, alla istituzione dell’anagrafe regionale dei soggetti autorizzati e accreditati, al
sistema della vigilanza e del controllo su strutture e servizi, all’attività ispettiva, alla previsione
delle violazioni e delle connesse procedure di accertamento e di pagamento delle sanzioni
pecuniarie (artt. 10 – 17);
quinta parte, Capo V, dedicata alla previsione di provvidenze economiche finalizzate a
favorire il miglioramento della qualità dei servizi sociali ed il potenziamento della loro offerta
sul territorio regionale (artt. 18 e 21);
In particolare:

l’Art. 1 espone la finalità del disegno di legge, tesa a semplificare, razionalizzare ed
omogeneizzare i procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione al funzionamento e
accreditamento di strutture e servizi, già previsti dalla L.R. 2/2005, nonché dalle LL.RR.
76/2000 e 31/2006;
l’Art. 2 individua le strutture e i servizi socio-assistenziali e socio-educativi assoggettati
alle disposizioni della legge, in relazione alle categorie di persone verso cui sono rivolti gli
interventi sociali erogati (minori, disabili, anziani e persone con problematiche sociali e psicosociali),
compresi quelli disciplinati dalle LL.RR. 76/2000 e 31/2006. Lo stesso articolo definisce
il concetto di “strutture e servizi di nuova istituzione” in relazione alla data di attivazione degli
stessi. Per le strutture e i servizi che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 8-ter del
D.Lgs. 502/92 e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al D.P.C.M. 14/02/01, i requisiti
strutturali, tecnologici, organizzativi e di personale sono definiti di concerto tra gli Assessorati
alle Politiche Sociali e alla Sanità;
l’Art. 3 individua le varie tipologie di strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale,
che erogano prestazioni sociali, in relazione alla natura del bisogno, all’intensità assistenziale e
alla complessità dell’intervento, definendo e disciplinando, inoltre, le strutture di tipo
familiare, con i correlati requisiti specifici di ciascuna tipologia;
l’Art. 4 concerne la definizione dei requisiti comuni alle strutture residenziali e a quelle
semiresidenziali;
- l’Art. 5 precisa il concetto di autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi
socio-assistenziali e socio-educativi, prevedendo in capo ai Comuni anche competenze in
materia di verifica e controllo sul possesso e sul mantenimento, da parte dei soggetti
autorizzati, di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento;
l’Art. 6 definisce ampiamente tutta la procedura di autorizzazione e prevede
l’assoggettamento dell’autorizzazione a tassa comunale di rilascio e a quella annuale di
vigenza, secondo quanto stabilito con successivo atto regolamentare;
- l’Art. 7 definisce le cause di revoca e decadenza
l’Art. 8 concerne le funzioni in materia di accreditamento e di riconoscimento, con
provvedimento della Giunta Regionale, dello status di soggetto accreditato;
l’Art. 9 contiene una puntuale definizione di tutto il procedimento di riconoscimento
dello status di soggetto accreditato, prevedendo l’attivazione di una Conferenza di Servizi, ai
sensi dell’art. 14 della L. 241/1990, per l’esame degli interessi pubblici coinvolti e per
l’acquisizione dei necessari pareri;
l’Art. 10 detta disposizioni in merito alle procedure per le verifiche periodiche sul
mantenimento dei requisiti;
l’Art. 11 istituisce l’anagrafe dei soggetti gestori di strutture e servizi alla persona,
autorizzati e accreditati, mediante la tenuta, da parte del competente Servizio
dell’Assessorato regionale alle Politiche Sociali, dei relativi registri, organizzati su base
provinciali e articolati in sezioni;
l’Art. 12 prevede il sistema di vigilanza e controllo su strutture e servizi, la cui
competenza viene attribuita ai Comuni, titolari delle funzioni amministrative in materia di
autorizzazione. Alla Regione sono riservate le funzioni di raccordo con organi e servizi statali,
regionali e comunali preposti alla vigilanza, nonché quelle relative alla individuazione ed
organizzazione di azioni formative in favore del personale comunale addetto;
l’Art. 13 definisce le competenze per l’esercizio dell’attività ispettiva e di verifica, in
coerenza con il nuovo assetto normativo;
l’Art. 14 individua i casi di violazione alle disposizioni della legge e il relativo sistema
sanzionatorio;
l’Art. 15 concerne le procedure per l’accertamento delle violazioni e rinvia alla Direttiva
di Giunta Regionale la definizione della relativa modulistica;
l’Art. 16 stabilisce l’entità delle sanzioni pecuniarie;
l’Art. 17 disciplina le modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie;
l’Art. 18 prevede tempi e modalità per le richieste di autorizzazione definitiva e di
adeguamento strutturale, tecnologico, organizzativo e di personale, in coerenza con il sistema
autorizzatorio prefigurato;
l’Art. 19 detta norme di rinvio;
l’Art. 20 riguarda le abrogazioni;
l’Art. 21 concerne la previsione dell’entrata in vigore della

 

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